Tassa sulle mance che vanno equiparate allo stipendio: ecco cosa dice la Cassazione

Anche le mance saranno sottoposte a tassazione, ma non tutte: alcuni lavoratori potranno non dichiararle.

Mance

Le mance dei clienti devono essere sottoposte a tassazione perchè sono ricevute, dal lavoratore, in funzione del rapporto di lavoro e proprio per questo vanno equiparate allo stipendio. A dirlo la Corte di Cassazione.

Tassa sulle mance

Per la Corte di Cassazione le mance vanno tassate perchè vengono ricevute in ragione del rapporto di lavoro e vanno considerate, quindi, come qualsiasi altro reddito da lavoro.

La decisione viene dopo una causa con la qual l’Agenzia delle Entrate contestava al capo ricevimento di un hotel di lusso l’evasione di 84mila euro che aveva ricevuto come mance dai clienti dell’albergo nel 2007. L’Agenzia catalogava la somma come “reddito da lavoro dipendente non dichiarato”.

L’uomo contestava all’AdE che non aveva diritto di chiedere tali somme poichè nessuna norma italiana prevede la tassazione delle mance e proprio per questo la commissione tributaria della Sardegna gli aveva dato ragione considerando la somma non tassabile poichè proveniente dai clienti e non dal datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, cui si è rivolta l’Agenzia delle Entrate, però, la pensa diversamente.  I giudici sottolineano che ”in tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito”.

La Cassazione, infatti, sottolinea che va ravvisato come reddito da lavoro tutto ciò che il dipendente riceve, anche dai clienti e non dal datore di lavoro. Le mance, infatti, sono ricevute per l’esistenza del rapporto di lavoro e proprio per questo vanno tassate.

La Cassazione, inoltre, sottolinea che se anche il lavoratore non può fare affidamento certo sulle mance, in base alla sua esperienza può ragionevolmente supporre quanto gli sarà lasciato di mancia e farne, quindi, conto.

Ovviamente non tutte le mance devono essere tassate:fino ad ora non erano mai state sottoposte a tassazione poichè la circolare dell’AdE numero 3 del 2008 riteneva non imponibili le donazioni di modico  valore.

Per effetto di questa sentenza, quindi, non tutte le mance saranno tassate ma solo quelle dei lavoratori stabili (non degli stagionali).

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