Bonus pellet: quando è ammessa la detrazione del 50%

Si tratta di uno dei sistemi più innovativi. Ecco in cosa consiste il bonus pellet e quando è ammessa la detrazione fiscale del 50 per cento.

Bonus pellet

Negli ultimi anni hanno cominciato a trapelare le voci circa un impianto di riscaldamento abbastanza ecologico ed innovativo che, sempre più, sta prendendo piede nelle case degli italiani. Stiamo parlando delle stufe a pellet: tale materiale ligneo rappresenta il combustibile in grado di consentire il riscaldamento degli ambienti domestici in maniera meno dispendiosa, sia per il vostro portafogli che per l’ambiente. In tanti hanno già deciso di ricorrervi e, qualora siate sul punto di “unirvi alla festa”, cogliete l’attimo. Difatti, l’acquisto può figurare tra le spese per cui è attribuita la detrazione del 50 per cento (bonus ristrutturazione) oppure del 65 per cento (ecobonus – risparmio energetico).

Ai fini dello sgravio fiscale, nel caso dell’ecobonus, il sentiero è piuttosto tortuoso: bisogna osservare requisiti tecnici specifici ed è, inoltre, richiesta la comunicazione ENEA. Diversamente, la detrazione del 50 per cento risulta decisamente più alla portata. E ora vi spiegheremo in che modo avvalervi degli incentivi stabiliti in ambito statale.

Bonus pellet: i costi sostenuti per la detrazione fiscale pari al 50 per cento

Il bonus ristrutturazione, lo rammentiamo, si concretizza in una detrazione fiscale pari al 50%, ossia pari alla metà, da sfruttare in 10 rate annuali di eguale importo. La somma è riconosciuta a fronte di costi sostenuti per lavori edili effettuati sull’abitazione, ad esempio:

  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  • apertura di nuove finestre;
  • ecc.

Le modalità espletabili per il 2020 e il 2021

Per gli esborsi avvenuti lungo il biennio 2020-2021, il legislatore concede la facoltà di optare, in luogo della detrazione fiscale, tra:

  • lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Essa avrà poi modo di recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, da impiegare in compensazione o da cedere a terze parti (inclusi istituti di credito e finanziari);
  • la cessione del credito a terzi soggetti, tra cui la medesima impresa che si è presa la commissione di eseguire i lavori in prima persona. Anche qui è possibile prendere in considerazione gli istituti di credito e finanziari. A sua volta, il cessionario avrà diritto a trasferire il credito.

Mentre scriviamo questo articolo, il bonus ristrutturazione è consentito a fronte di spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, sembra tirare dell’aria buona in vista degli sviluppi futuri. Secondo le ultime speculazioni, è probabile che la proroga avvenga pure per un altro anno, cioè per il 2022, con la prossima Legge di Bilancio. Aspettate, dunque, prima di festeggiare: solamente una volta approvata la L.bil. potremo parlare di certezze. Al momento accontentiamoci delle voci di corridoio, che lasciano presagire il meglio.

Qualora l’operazione di acquisto di una stufa a pellet sia compiuto nell’ambito di un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia, anche su tale investimento è fruibile la detrazione IRPEF del 50 per cento (bonus stufa a pellet) senza che sia necessario alcun risparmio energetico, a differenza dell’ecobonus, per cui – lo ribadiamo – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento.

La detrazione del 50 per cento per il bonus pellet è ammessa pure quando l’acquisto si inserisce, ad esempio, tra gli interventi di realizzazione di un nuovo sistema autonomo di riscaldamento interno con opere edilizie esterne quali la canna fumaria e/o altre opere esterne o interne.

Saldo con bonifico parlante: di cosa si tratta

Analogamente al bonus ristrutturazione, anche per il bonus stufa a pellet (e con riferimento a spese sostenute negli anni 2020 e 2021) è concessa la facoltà di ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Inoltre, allo scopo di trarne beneficio occorre che il saldo sia fatto con bonifico parlante, cioè quello da cui emergono:

  • dati fiscali del beneficiario del pagamento;
  • codice fiscale del beneficiario del bonus;
  • la causale di versamento (Articolo 16-bis del Dpr 917/1986).

 

Segui MetaNews su Google News e sii il primo a conoscere tutte le Notizie dal mondo.