Niente assegno temporaneo a chi è soggetto ad ANF: le precisazioni dell’INPS

L’assegno temporaneo non spetta se nel nucleo familiare c’è un soggetto che potrebbe essere beneficiario di assegno al nucleo familiare.

Segnalazione CRIF

Con il messaggio 3100 del 2021 l’INPS rende noto che l’assegno temporaneo non spetta ai nuclei familiari che hanno diritto all’ANF. Se uno dei due genitori, quindi, appartiene ad una categoria coinvolta nell’ANF l’eventuale istanza di assegno temporaneo è rigettata.

Assegno temporaneo e ANF

L’assegno temporaneo, in vigore dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 ed introdotto dal del 79 del 2021, spetta per i figli minori di 18 anni a carico dei genitori. Ma viene riconosciuto solo nel caso che i nuclei familiari non rientrino nel diritto all’ANF.

L’assegno temporaneo, quindi, non può essere richiesto  da quelle categorie di lavoratori e pensionati che rientrano nel perimetro di applicazione dell’assegno al nucleo familiare e, nello specifico:

  • Lavoratori dipendenti
  • Pensionati da lavoro dipendente
  • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
  • Lavoratori agricoli
  • Lavoratori domestici e somministrati
  • Lavoratori di ditte cessate, inadempienti e fallite
  • Lavoratori marittimi
  • Titolari di Naspi, disoccupazione agricola o integrazione salariale.

Possono, invece, richiedere l’assegno temporaneo non rientrando nel raggio di applicazione dell’ANF:

  • lavoratori autonomi
  • inoccupati
  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri
  • titolari di pensione da lavoro autonomo.

Le platee coinvolte

Può capitare, però, che un nucleo familiare che rientri nel raggio di azione dell’ANF si veda respingere la domanda a causa della mancanza di requisiti (come ad esempio il superamento nel nucleo del reddito da lavoro autonomo) in cui spetta l’assegno temporaneo.

In questo caso  è necessario prima presentare domanda di ANF, attendere che sia respinta e solo dopo presentare domanda per l’assegno temporaneo altrimenti anche la domanda di assegno temporaneo potrebbe essere respinta.

In caso, invece, di domanda ANF respinta l’INPS procede al riesame della domanda di assegno temporaneo . Il problema a cui si cerca di porre una soluzione, infatti, è che l’interessato potrebbe chiedere l’ANF nei  5 anni successivi e proprio per questo motivo l’assegno temporaneo spetta, fino al 31 dicembre, solo a chi non rientra nell’ANF per mancanza di requisiti.

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