Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: ecco le direttive

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle direttive sull’esonero contributi per il turismo, il commercio e lo spettacolo.

Esonero contributi

Mentre si attende il rilascio dell’iter per inoltrare la domanda, giungono le prime istruzioni operative circa l’esonero contributi per il settore del commercio, del turismo e dello spettacolo. A prendere parola è nientemeno che l’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), attraverso la circolare n. 140 del 21 settembre 2021.

Il documento di prassi rimanda, nello specifico, alla disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis. La misura consiste in un esonero dal pagamento dei contributi di previdenza dal 26/05 al 31/12 del 2021, in misura pari o inferiore al doppio delle ore di integrazione salariali godute nel primo trimestre 2021. I premi e i contributi Inail rimangono esclusi.

Esonero contributi: la circolare Inps

Scendendo ancor più nello specifico, spiega la circolare nelle istruzioni, i potenziali goditori della manovra sono i datori di lavoro privati dei settori del commercio, del turismo, degli stabilimenti teatrali, nonché dell’ambito culturale, creativo e dello spettacolo.

Condizione imprescindibile per avvalersene è aver percepito, pure in modo parziale, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2021.

La base per la determinazione dell’esenzione è rappresentata dai trattamenti di integrazione salariale concessi nel primo trimestre del 2021, da gennaio a marzo, indipendentemente dalla causale degli ammortizzatori. In pratica, l’esonero è effettivamente a disposizione per le stesse posizioni aziendali (matricole Inps) per cui, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, sono state beneficiate, anche in via parziale, le integrazioni salariali.

Il beneficio viene riconosciuto a prescindere dal fatto che la forza lavoro impiegata nei mesi di effettivo godimento dell’esonero siano o meno gli stessi durante quello degli ammortizzatori.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero corrisponde al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel primo trimestre 2021, tolti i premi e i contributi Inail. Su base mensile viene riparametrato e applicato, entro il 31 dicembre 2021, con mese di competenza novembre 2021.

I contributi esclusi

Non possono essere oggetto di esonero i contributi:
• Destinati al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) ai lavoratori dipendenti del settore privato, di cui all’art. 2120 del Codice civile;
• Diretti (ove dovuto) al Fondo di solidarietà territoriale delle Province autonoma di Bolzano-Alto Adige e di Trento;
• Previsto per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 38 del 23/12/2020.

Più in generale, non vige l’esonero nel caso delle contribuzioni che non dispongono di natura previdenziale e quelle con fine solidaristico. L’esonero può applicarsi fino al 31 dicembre 2021, ma anche per i periodi di durata inferiore: in tal caso sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale in teoria da corrispondere per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo citato e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui si intenda trarre godimento della misura.

Nel calcolo bisogna considerare sia le ore fruite mediante pagamento diretto che quelle fruite mediante conguaglio. L’iniziativa è cumulabile con ulteriori riduzioni o esenzioni delle aliquote di finanziamento statuite dalla normativa in vigore, sempre nel limite della contribuzione previdenziale che il committente è tenuto a riconoscere.

I datori interessati all’esonero avranno l’onere di essere in regola sia con le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, sia con le condizioni espressamente statuite dal Decreto Sostegni bis.

I vincoli

Per quanto concerne i primi vincoli, il beneficio contributivo è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • all’assenza di violazione delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi legislativi;
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.

Relativamente alle disposizioni stabilite dal Decreto Sostegni bis, l’esenzione è negata al committente che desidera recedere dal contratto lavorativo per giustificato motivo oggettivo. Detto altrimenti, un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

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