Lavoro part time, ecco come influisce sulla pensione

Il part time verticale influisce sull’assegno ma non più sull’anzianità contributiva. I chiarimenti

I lavoratori del settore privato che hanno svolto lavoro part time verticale ciclico, prestando servizio solo in alcuni mesi dell’anno e avendo la sospensione dell’attività lavorativa per i restanti mesi,  quando si trovano a ridosso del pensionamento  devono porsi il problema di come valorizzare i periodi in oggetto.

La normativa italiana originariamente  non prevedeva la valorizzazione dei periodi di inattività nel part time ciclico e pertanto questi periodi a livello previdenziale erano considerati neutri, non permettendo la maturazione di contributi utili alla pensione.

Per un lavoratore che presta attività per 9 mesi l’anno, quindi, l’accredito contributivo è di 39 settimane e non di 52. Se il part time verticale, però, dura per diversi anni, si comprende bene come questo possa influire negativamente sulla futura pensione. E tra l’altro per questi lavoratori, molto spesso, il part time verticale significava anche il ritardare considerevolmente la pensione.

Part time e pensione

Considerando che quanto descritto è vero per i lavoratori del settore privato ma non per quelli del pubblico impiego visto che per questi ultimi gli anni sono computati per intero anche se l’orario di lavoro è ridotto ed il part time è verticale, si è dovuti, per forza intervenire al riguardo.

Con la pronuncia della Corte di Giustizia del 2010, infatti, si è reso necessario computare nell’anzianità contributiva anche i periodi non lavorati nel part time verticale. Proprio per questo motivo per i soggetti del settore privato impiegati nel part time verticale anche i periodi di sospensione dell’attività lavorativa vengono computati al pari di quello che accade nel settore pubblico. Fermo restando, quindi, il minimale contributivo per il riconoscimento dell’anno intero, i contributi versati vengono riproporzionati sull’intero anno andando a coprire, quindi, anche i mesi non lavorati e permettendo all’anzianità contributiva del lavoratore di crescere per intero (lo stesso, purtroppo, non avviene per il montante contributivo).

Proprio per questo motivo l’articolo 1 della legge 178 del 2020 al comma 350 riconosce la piena anzianità contributiva anche ai lavoratori part time verticali del settore privato. Con rapporto di lavoro attivo prima del 1 gennaio 2021, in ogni caso, il beneficio è riconosciuto retroattivamente solo con presentazione dell’apposita istanza all’INPS.

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