Sei novità per le piccole società a responsabilità limitata

Le piccole società a responsabilità limitata non saranno tenute ad avere sindaco o revisore sino a giugno 2023

società a responsabilità limitata

Sburocratizzazione, velocizzazione, ammodernamento, rilancio post Covid: con questi obiettivi, arriva una norma per le piccole società a responsabilità limitata. Quando approveranno il bilancio dell’esercizio 2022, Le piccole società a responsabilità limitata non saranno tenute ad avere sindaco o revisore sino a giugno 2023. Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni riunite II e X (Giustizia e Industria) del Senato al decreto legge 118/2021. Che a breve avrà l’ok finale.

Per rendere tutto più facile, inoltre, c’è una novità per la piattaforma informatica che governerà tutta la nuova composizione negoziata della crisi d’impresa. Sarà gestita dal sistema delle camere di commercio (Cciaa), per il tramite di Unioncamere. Ovviamente, sotto la vigilanza dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico.

Società a responsabilità limitata: novità sulla negoziazione

Una terza modifica alle normative riguarda la terzietà e l’indipendenza dell’esperto negoziatore. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. Per essere un arbitro davvero imparziale, non ci deve essere nessun rapporto. Chiaramente, con un limite di tempo: dopodiché, è come se quel rapporto non ci fosse mai stato.

Quarto: l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Così,  si accentua la necessità di soggetti che assumano il ruolo con effettiva rotazione.

Cinque: chi paga? Ci sono costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata. A provvedere al versamento dei diritti di segreteria sarà l’impresa che propone l’istanza. E l’imprenditore non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione.

Sesto: nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Chi si trova in stato di crisi deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. 

Attenzione: nel corso della composizione negoziata, se risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, che succede? Il titolare gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Insomma, fa sì che le cose vadano bene, così da saldare i debiti.

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