Superbonus 110: cosa succede senza il consenso unanime?

Sull’esecuzione dei lavori per accedere al Superbonus 110% può mancare il consenso unanime dei condomini. In tal caso, ecco cosa succede.

Condominio

Vivere in un condominio è spesso l’unica soluzione disponibile per abitare nei grandi centri abitati, ma, si sa, non è così tutto rose e fiori. Specialmente nel momento in cui occorre assumere delle decisioni riguardo al complesso immobiliare. Nello specifico, parliamo del Superbonus 110 per cento e del modo in cui è necessario comportarsi e se uno o più condomini non esprime opinione favorevole alla proposta di lavori, da portare poi in detrazione.

Superbonus 110 per cento: cosa succede se non tutti i condomini sono d’accordo

Probabilmente subissata dalle domande in merito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha stabilito di prendere una chiara e netta posizione, sotto forma di risposta all’interpello numero 620 del 22 settembre 2021. Nel caso di specie illustrato dall’istante, a presentare opposizione all’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus del 110 per cento è una pubblica amministrazione, proprietaria di alcuni appartamenti in un condominio formato pure da unità abitative detenute da acquirenti privati.

Pur sottolineando che non sarà fornito l’ok in assemblea, verrà proposto l’accollo delle spese ad uno o più condomini. Un’eventualità rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dato il proprio via libera.

La legge e le relative modifiche

Il Superbonus del 110 per cento, regolamentato dall’art. 119 del decreto Rilancio, ha subito modifiche in diverse occasioni. Pronunciamenti atti a stabilire le regole applicative dell’agevolazione e spiegarne determinati aspetti pratici. Tra queste, si segnalano le novità previste dal decreto numero 104 del 2020, che ha disciplinato, nel dettaglio, le ipotesi di lavori in condominio laddove uno o più condomini non prestino il relativo consenso.

Il nuovo comma 9-bis dell’art. 119, riveduto in una seconda fase dalla Legge di Bilancio 2021, tratta le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi per oggetto:

  • l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi;
  • l’adesione all’opzione per lo sconto o per la cessione di cui all’art. 121.

Ebbene, le deliberazioni si ritengono valide qualora approvate con un numero di voti che costituisca la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Inoltre, si dispone che le suddette deliberazioni hanno validità se i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Al fine di superare tali situazioni di impasse il legislatore ha preso campo. L’Amministrazione finanziaria esamina i risvolti pratici nella risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021.

Superbonus 110 per cento: i controlli

In definitiva, la delibera dell’assemblea inerente ai lavori condominiali per il Superbonus del 110 per cento richiede l’approvazione della maggioranza dei partecipanti e, in qualsiasi circostanza, per almeno un terzo del valore dell’edificio.

Se non tutti esprimono opinione favorevole ad eseguire le operazioni ma tale requisito si perfeziona, è concessa la possibilità che l’assemblea di condominio acconsenti l’imputazione della spesa complessiva ad uno o più condomini. Come sottolinea il Fisco, il comma 9-bis, art. 119 del decreto n. 34 del 2020, concede l’opportunità al condomino o ai condomini, aventi particolare interesse alla messa in atto dei lavori, di sobbarcarsi la spesa intera. Di conseguenza, saranno gli stessi a trarre vantaggio del credito d’imposta conferito in virtù del Superbonus del 110 per cento.

Questa scelta cambia le regole pure relativamente agli eventuali controlli successivi al godimento dell’agevolazione fiscale. Difatti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione conclude rimarcando che, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, le responsabilità ricadranno unicamente sulle spalle del condomino o dei condomini che ne hanno tratto giovamento.

Dunque, rimane escluso chi non ha avallato le operazioni e, di conseguenza, non ha preso parte all’esecuzione degli stessi. Insomma, è lecito prevedere che competa a chi si è dichiarato favorevole alle opere accollarsi l’investimento e beneficiare del Superbonus, laddove uno o più proprietari degli immobili costituenti l’edificio non prestino il loro benestare alla realizzazione dei lavori.

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