Bonus prima casa under 36: il Fisco chiarisce sul mutuo

L’Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, fornisce alcune importanti delucidazioni circa il bonus prima casa e il mutuo.

Bonus prima casa

L’Agenzia delle Entrate pubblica nuovi chiarimenti a proposito del bonus prima casa under 36, nello specifico per quanto riguarda chi abbia intenzione di usufruirne attraverso un mutuo. La delucidazione dell’Amministrazione finanziaria perviene con l’interpello numero 653 del 4 ottobre 2021, diramato in risposta all’istanza di una persona aggiudicatasi un immobile all’asta con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso il Fisco.

Bonus prima casa under 36: l’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate

Il presentante domanda chiedeva se fosse possibile ottenere il bonus casa under 36, sia nel momento del saldo delle imposte a carico per l’iscrizione del decreto di trasferimento, sia in occasione della futura stipula del mutuo. Innanzitutto, l’Ade chiarisce che l’incentivo è ottenibile pure nella circostanza di un’acquisizione di un immobile per effetto di un provvedimento giudiziale. Inoltre, aggiunge l’ente, non assume alcun rilievo il riferimento alla tempistica della futura stipula del contratto di mutuo. L’unica cosa che conta è il rispetto dei requisiti sanciti dal decreto Sostegni bis.

I vincoli fondamentali sono essenzialmente due per i soggetti interessati:

  • non devono aver compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito;
  • il valore Isee deve essere pari o inferiore a 40 mila euro annui.

Il fabbricato non deve figurare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre, è fondamentale che sia nel Comune dove l’acquirente ha o sposta la propria residenza, entro il termine di 18 mesi dalla data di acquisto. All’atto, l’acquirente ha l’onere di dichiarare di non aver titolo esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altra unità immobiliare sita nel medesimo Comune presso cui è presente il bene da acquistare.

Inoltre, ha l’obbligo di dichiarare di non essere titolare, nemmeno per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge, sull’intero territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto e abitazione acquistato con le anzidette agevolazioni. Qualora fosse titolare di un differente immobile già comprato con i suddetti incentivi, è tenuto a dare la parola di trasferire quest’ultimo, dietro corrispettivo o gratuitamente, entro un anno dalla data del rogito.

L’onere della dichiarazione

Nel caso in esame, si legge nell’interpello, il compito di trasmettere tali dichiarazioni spetta, di norma, alla parte interessata, nelle more del giudizio, talché risultino nel medesimo provvedimento. Tuttavia, è consentito provvedervi pure in un secondo momento, a patto che ciò avvenga pur sempre prima della registrazione dell’atto. Pertanto, le dichiarazioni occorre renderle prima della registrazione dell’atto.

 

 

 

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