Si aggiornano le scadenze delle cartelle esattoriali. Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha risposto ai quesiti più ricorrenti posti dai contribuenti e, tra gli argomenti toccati, ha preso parola sul modo in cui evitare i pignoramenti, senza violare le disposizioni legislative.
Cartelle esattoriali: termini di pagamento
Il Decreto Legge n. 146 del 2021, meglio noto come Decreto Fiscale, ha sancito che, per le cartelle esattoriali inviate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo saldo, senza applicazione di interessi di mora, è prorogato fino a 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti. Prima di tale scadenza, l’Agente della riscossione non avrà modo di attivare l’iter di recupero del debito iscritto a ruolo.
Per le cartelle esattoriali che verranno inoltrate a partire dal 1° gennaio 2022 torna, invece, il termine ordinario di 60 giorni dal momento della notifica. Il Decreto Fiscale ha, poi, stabilito la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti quei contribuenti che non hanno rispettato la formula di rateizzazione per il 2020, entro le scadenze temporali fissate dal Decreto Sostegni-bis.
Le rate non corrisposte, inerenti alle scadenza del 2020, potranno essere versate, in una soluzione unica, entro il 30 novembre del 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il saldo entro tale nuovo termine sono accordati i cinque giorni di tolleranza, di cui all’art. 3, co-14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Dunque, entro il 30 novembre 2021, andranno corrisposte integralmente:
- le rate del Saldo e stralcio, scadute il 31 marzo, 31 luglio sia del 2020 sia del 2021;
- le rate della Rottamazioine-ter e della Definizione agevolate delle risorse UE, scadute, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre sia del 2020 sia del 2021.
Scadenze non rispettate
Per provvedere al pagamento di quanto spettante alle casse dell’Erario, si può sempre andare avanti ad adottare lo strumenti dei bollettini, contenuti nella Comunicazione delle somme dovute già in tuo possesso, anche qualora il versamento avvenisse in differenti date rispetto a quelle originariamente fissate. In caso di smarrimento della Comunicazione è comunque consentito chiederne una copia attraverso il servizio online.
Inoltre, se l’intenzione è di accertare la presenza, nel relativo piano di pagamento del Saldo e stralcio e/o della Rottamazione-ter, di carichi affidati all’ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, rientranti tra quelli di ammontare residuo fino a 5 mila euro per cui il legislatore ha statuito l’annullamento, esiste il comodo servizio Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata.
Piani di rateizzazione del 2020
A chi ha un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, ovvero prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus, ma potrebbe avere difficoltà a corrispondere per intero le rate scadute entro il 31 ottobre 2021, sono accordate delle agevolazioni. Nello specifico, il Decreto Fiscale ha prolungato il numero massimo delle rate a 18, pure non consecutive, che causano la perdita del diritto al piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, in caso di pagamento non effettuato.
Perciò i contribuenti che hanno interrotto il saldo delle rate nel corso dell’intero periodo della sospensione, dovranno provvedere a versare un numero di rate tale da evitare la scadenza dal beneficio della dilazione, che, appunto, avviene con la mancata corresponsione di 18 rate. Per i soggetti con residenza, sede legale od operativa nella c.d. zona rossa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.Per le rateizzazioni accordate in seguito all’8 marzo 2020 e per quelle inerenti a richieste sottoposte fino al 31 dicembre 2021, la decadenza scatta nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
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