Conto corrente cointestato: spuntano pure le tasse

Una recente sentenza emanata dalla Corte di Cassazione sul conto corrente cointestato regolamenta anche la questione fiscale.

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Se non sussiste la volontà di entrambi i coniugi di procedere alla condivisione dei beni, persino un prelievo può “costare” il pagamento di una tassa, anche nel caso in cui il denaro sia preso “indebitamente” da un conto corrente cointestato e subito restituito.

Con una sentenze, la n° 25684 del 22/09/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si possono prelevare soldi in assenza della volontà di ambo i coniugi. Il conto in comune, dunque cointestato, non permette dunque al marito di ritirare il denaro della consorte senza che quest’ultima abbia prestato il suo consenso. Del caso analizzato è, infatti, protagonista un uomo, il cui ricorso non ha trovato accoglimento dopo un accertamento sull’importo versato dalla donna sul conto corrente.

Conto corrente cointestato: l’intervento dei giudici di legittimità

I giudici di legittimità hanno chiarito come il denaro appartenga a entrambi i componenti della coppia esclusivamente nel caso in cui sia presente la volontà, da parte di chi versa i soldi, di fare un regalo, dunque di condividerlo. Altrimenti, analogamente all’esempio qui analizzato, il partner rischia di essere accusato di essersi appropriato in maniera indebita dei soldi del consorte e sarà, perciò, costretto a pagarci la tassa.

Uno dei passaggi cruciali della sentenza indica che il versamento di una somma da parte di un coniuge su c/c cointestato all’altro non rappresenta di per sé atto di liberalità. Difatti, un conto cointestato con firme e disponibilità differenti di una somma di denaro appartenuta solamente a uno dei due, è qualificabile come clonazione indiretta, una volta accertata l’esistenza dell’animus donandi, e, pertanto, la possibilità di essere liberamente utilizzato da ambedue i soggetti.

Irrompe l’Agenzia delle Entrate

Inoltre, come scrive Yahoo finanza, oltre alla legge irrompe pure l’Agenzia delle Entrate. I ricavi reddituali saranno soggetti a tassazione pure laddove il contribuente vada incontro alla restituzione degli importi incassati illecitamente e al risarcimento dei danni provocati o se l’autore del reato non aveva intenzione di trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, bensì di riversarle a terzi.

 

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