Edifici unifamiliari Superbonus 110%: i beneficiari e come richiederlo

A partire dal 1° gennaio 2021 il Superbonus viene riconosciuto anche per gli edifici unifamiliari: ecco qual è il suo funzionamento.

Edifici unifamiliari

La Legge di Bilancio 2021 ha sancito che le persone fisiche possono intervenire su edifici unifamiliari, formati da un minimo di due unità immobiliari ad un massimo di quattro, anche se il fabbricato ha un unico proprietario oppure è in comproprietà. In questo articolo andremo a conoscere in maniera più approfondita il funzionamento del Superbonus 110 per cento qui applicato.

Edifici unifamiliari: le novità dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche hanno occasione di avvalersi della maxi detrazione per eseguire interventi su edifici non condominiali, composti da massimo 4 unità distintamente accatastate, escluse le pertinenze, che:

  • presentano uno o più accessi indipendenti che li separano dall’esterno;
  • sono completamente destinati all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Malgrado non siano rilevanti ai fini del conteggio delle unità immobiliari, le pertinenze hanno validità in termini di limiti di spesa. Difatti, il Superbonus prevede che la cifra di riferimento dei massimali di ciascuna intervento venga moltiplicata per ogni unità esistente. E pertanto le pertinenze bisogna contemplarle.

Tuttavia, è bene specificare un altro aspetto essenziale: le persone fisiche hanno diritto all’incentivo per i lavori di efficientamento energetico su un massimo di due unità immobiliari, pertinenze incluse. Questa regola è valida pure per gli edifici unifamiliari, laddove costituiti da tre o quattro unità. Oggetto delle considerazioni sono le operazioni ammissibili al Super Ecobonus 110% e non quelli di riduzione del rischio sismico validi per il Super Sismabonus 110%.

Lavori trainanti e trainati

Relativamente ai lavori trainanti e trainati, per gli edifici unifamiliari vigono le medesime direttive applicate ai condomini. Di conseguenze, non saranno, naturalmente, eseguibili interventi trainati in assenza dei trainanti. I trainanti è obbligatorio compierli sulle parti comuni del fabbricato, mentre i trainati potranno concernere le singole unità. Laddove si abbia l’intenzione di usufruirne esclusivamente sulle unità immobiliari, il maxi-bonus non sarà usufruibile.

Gli interventi trainanti sono effettuabili sugli edifici unifamiliari sempre per:

  • coibentazione;
  • sostituzione di impianti;
  • consolidamento antisismico.

In merito alla sostituzione degli impianti è necessario fare una puntualizzazione. Sia per i complessi residenziali sia per i condomini, verrà considerata trainante purché:

  • si proceda con il cambio dell’impianto centralizzato con uno nuovo;
  • si abbandonino gli impianti autonomi in favore di uno unico centralizzato.

In base ai termini fissati con l’approvazione del Recovery Plan italiano, la detrazione sarà consentita per le spese sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Qualora, dalla data del 30 giugno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori abbia raggiunto almeno il 60 per cento del totale, la scadenza sarà prorogabile fino al 31 dicembre 2022.

 

 

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