Revisione invalidità senza visita: quando si rischia di perdere l’assegno

La revisione dello stato di invalidità senza visita può far perdere il diritto all’assegno mensile, in talune circostanze.

Invalidità civile

Le recenti prese di posizioni assunte dall’Inps riguardo alla revisione dello stato di invalidità senza visita creano dubbi negli aventi diritto a prestazioni assistenziali. Talvolta, può, infatti, risulta decisamente complicato rimanere in linea con le disposizioni assunte dall’Istituto previdenziale e questo è uno degli esempi. La mancanza di conoscenze specifiche o comunicati poco chiari da parte delle istituzioni incaricate ad occuparsi della materia creano incertezza. E, privi di un intermediario competente, tutto appare inevitabilmente più confuso.

Revisione dello stato di invalidità senza visita: la puntualizzazione dell’Inps

Per la pandemia da Coronavirus e semplificare l’iter burocratico delle visite di revisione, atte ad acclarare lo stato di invalidità, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al soggetto interessato la documentazione medica aggiornata. Così facendo è nella posizione di fornire una valutazione fondata su elementi obiettivi, evitando la convocazione a visita. Tuttavia, tale procedura non sempre provoca l’effetto sperato. Anziché snellire l’iter, la situazione finisce per ingarbugliarsi, con il risultato di mandare i cittadini nel pallone.

L’idea a fondamento della modifica apportata alle modalità di revisione dello stato di invalidità ha uno scopo ben preciso: accelerare notevolmente le formalità e non creare disagio alle persone in gravi condizioni di salute, per i quali la visita a domicilio rischia di arrecare problemi.

La nuova normativa in vigore è formulata nella legge 76 del 2020, meglio nota con il nome di Decreto Semplificazione. Inoltre, l’Inps, mediante il messaggio numero 3315 del primo ottobre 2021, ha concesso delle puntualizzazioni circa le pratiche da effettuare. Nel decreto si apprende che le commissioni mediche pubbliche, atte ad accertare il grave handicap (ai sensi della legge 104) e delle minorazioni civili, sono autorizzati a eseguire verbali con giudizi oggettivi. Dunque, esclusivamente la documentazione medica aggiornata. La nota diramata dall’Istituto previdenziale specifiche, infine, in maniera dettagliata le tappe per la valutazione medica senza visita. I cittadini hanno, inoltre, l’onere di sottoporre i documenti necessari all’ente.

Se le rilevazioni corrispondono l’iter viene finalizzato tutto fila liscio, altrimenti la questione diventa meno agevole e di facile lettura. Nel caso in cui il risultato non sia coerente con l’invalidità o subentrino degli ulteriori elementi per una valutazione diversa che conducano a un differente tipo di referto, allora vi è modo di spedire la documentazione aggiornata all’Inps. Tale passaggio è indicato nel messaggio n. 3315 del primo ottobre.

Il pronunciamento della commissione

La commissione medica pubblica, che riceve la nuova documentazione inerente alle condizioni di salute del presentante domanda, ha l’opportunità di pronunciarsi, attraverso un apposito verbale, che sarà poi inviato al richiedente via raccomandata A/R, ossia con ricevuta di ritorno. Diversamente, qualora la commissione medica ritenga il materiale non sufficiente o comunque non valido per un esame completo e idoneo, è nella posizione di convocare a visita diretta.

In definitiva, il suggerimento è di confrontarsi con il medico di base e accertare il plico di carte sottoposto alle verifiche condotto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Lo scambio fra le parti aiuterà a comprendere se sia opportuno integrare un referto più recente oppure omesso in sede della prima dichiarazione. L’opinione di un esperto contribuirà a dipanare le perplessità.

 

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