Superbonus 110%, General Contractor: definizione e

La figura del General Contrastor per il Superbonus crea fraintendimenti. Ecco perché è utile chiarire chi sia e le funzioni assolte.

Superbonus

General contractor e rischio di crollo da situazioni di degrado strutturali di elementi esterni all’area di sedime. Sono i due temi trattati dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Superbonus e del Sismabonus, nel nuovo parere (il quinto) in risposta ad altrettanti quesiti elaborati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Sismabonus e Superbonus: la risposta all’interpello della Commissione

Mediante la risposta n. 5 di settembre 2021, l’organo istituzionale entra nello specifico delle questioni seguenti:
• l’opportunità di portare in detrazione le spese sostenute per il consolidamento di opere esterne al perimetro del fabbricato. Oppure l’esistenza di manufatti collocati in prossimità del medesimo fabbricato, il cui stato di degrado strutturale rischia di comportare dirette conseguenze sulla stabilità dell’edificato principale;
• l’opera di coordinamento da parte del General Contractor e il suo rapporto con il complesso delle figure professionali connesse alle attività necessarie per il godimento del Superbonus del 110 per cento.

Sismabonus e opere di consolidamento

Nell’interpello al CNI, si va nel dettaglio e si domanda se il consolidamento delle opere esterne al perimetro della costruzione siano portabili in detrazione. Di rimando, la Commissione ha puntualizzato che, sia esso costituito da fondazioni superficiale oppure profonde, un edificio ricalca l’ingombro del pianterreno della struttura. Ad esempio, negli edifici in muratura dei centri rurali o storici è spesso dettato dal mero prolungamento delle murature portanti al di sotto del livello di pavimento (con o senza un allargamento murario); oppure da un conglomerato formato riempiendo uno scavo spinto a livelli considerati idonei a trasferire i carichi statici dell’edificio al terreno.
I sistemi strutturali risultano semplici, privi di robustezza e di ridondanza, che gli scarichi di sovente attraversano, e corrono i rischi correlate al mancato drenaggio delle acque (meteoriche e non).

Non si presenta raramente lo scenario in base al quale la stabilità di un fabbricato sia commissionata pure ad opere esterne al relativo perimetro ovvero che esistano manufatti collocati in prossimità del medesimo fabbricato, la cui struttura in degrado può determinare riflessi diretti sulla stabilità dell’immobile principale. In tali circostanze, è fondamentale conoscere e attuare una verifica oggettiva delle condizioni di stabilità di una zona più amplia del perimetro di fabbricazione, comprese le opere d’arte e i manufatti eventualmente interferenti. Qui la progettazione corretta di interventi di messa in sicurezza e riduzione sismico può davvero fare la differenza; tali lavori sono classificabili in una delle tipologie statuite dal decreto ministero del 17 gennaio 2018.

Ad avviso della Commissione gli interventi che mirano a ridurre il rischio sismico derivanti da situazione del genere abbiano vadano presi in considerazione tra quelli ammessi alle agevolazioni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di cui al decreto legge n° 34 del 2020, al pari delle mansioni, svolte in ambito locale, finalizzate a incrementare le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti degli eventi di natura sismica.

Detto ciò, è essenziale definire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che, nella fattispecie dei casi evidenziati, può essere causato. Di conseguenza, il Progettista, il Direttore dei lavori e, laddove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per la propria area di competenza, avranno l’onere di esprimere il nesso di causalità tra la stabilità del fabbricato con i movimenti sismici e l’eventuale criticità da risolvere in elementi collocati in prossimità delle costruzioni.

Detto altrimenti, le autorità ufficiali dell’iter avranno il compito di attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex port, che, nella procedura di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la struttura e i lavori effettuati per le situazioni al contorno. Inoltre, i professionisti addetti a pronunciarsi hanno il compito di attestare l’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.

Superbonus 110%: il rapporto tra General Contractor e professionisti

A proposito del secondo quesito, posto sul rapporto tra la figura del General Contractor e i professionisti che si occupano dei servizi di ingegneria e architettura attinenti al Superbonus, la Commissione ha fornito delle delucidazioni. Ebbene, senza pretesa di esaustività, gli interventi ammessi alla maxi detrazione sono contraddistinti da una rilevante pluridisciplinarietà, traducibile in:

  • Aspetti diagnostici;
  • Aspetti legati alla sicurezza ed alla organizzazione del cantiere;
  • Ascensori;
  • Aspetti strutturali;
  • Conoscenza documentale ed aspetti amministrativi;
  • Impianti elettrici;
  • Impianti meccanici;
  • Questioni architettoniche;
  • Questioni energetiche;
  • Rilievi;
  • Sistemi fotovoltaici;
  • Sistemi di ricarica auto elettriche.

Le mansioni di architettura ed ingegneria occorrenti allo scopo vanno assolte da figure abilitate dal normativa. In via non esaustiva, si tratta di:

1. Richiesta dei titoli edilizi necessari alla esecuzione dell’opera;
2. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
3. redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
4. progettazione, direzione dei lavori e contabilità dell’opera;
5. certificazione sul rispetto dei requisiti tecnici e inerente congruità degli investimenti effettuati;
6. visto di conformità dei dati inerenti ai documenti comprovanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale;
7. esecuzione del servizio di responsabile dei lavori;
8. produzione di tutta la documentazione necessaria per la eventuale cessione del credito.

Le attività tecniche sopra descritte coinvolgono necessariamente diverse figure professionali e possono imporre un coordinamento specifico. Da qui la possibilità di avvalersi del “contraente generale”, spesso individuato dai committenti quale soggetto organizzato in grado di gestire la complessità di azioni e relazioni e assicurare il conseguimento dell’obiettivo.

Poiché il legislatore italiano non prevede un profilo giuridico del genere, con riferimento ad opere per privati, non sono richieste specifici requisiti tecnico professionali. Pertanto, hanno diritto ad assumere tale ruoli soggetti realmente organizzati quali:

  • ESCo (Energy Service Company) o Società, pure a partecipazione pubblica, attive nel ramo energetico e non solo;
  • imprese di costruzioni;
  • società di ingegneria;
  • soggetti privi di reale organizzazione, magari sorti proprio ai fini dell’applicazione del decreto legge n° 34 del 2020.

Relativamente al rapporto che si crea tra GC, committente degli interventi e professionisti per il Superbonus, gli scenari sono molteplici e ciascuno è caratterizzato da precisi profili giuridici e deontologici. Difatti, è possibile che:

  • il Committente deleghi direttamente i professionisti occorrenti allo scopo e ne notifichi i nomi al GC;
  • in tutto o in parte, il GC esegua le prestazioni professionali necessarie;
  • il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi affidi al GC un mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi professionali.

In quest’ultimo caso, anche questi importi, riaddebitati al Committente, costituiscono parte integrante del corrispettivo per le prestazioni, di concezione e di costruzione, fornito dal GC al Committente.

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