Criptovalute, sono tassate in Italia? Cosa dice il Fisco

Le criptovalute vanno incontro a tassazione in Italia? Ecco quali sono sono stati i pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia.

In quattro anni è davvero cambiato il mondo. I detentori di criptovalute erano circa 5 milioni nel 2016. Lo scorso anno ammontavano a circa un centinaio (di milioni). E oltretutto si tratta di rilevazioni provenienti unicamente dalle principali piattaforme di scambio al mondo, senza prendere in considerazione le DeFi, che stanno spopolando negli ultimi mesi.

Criptovalute: una regolamenta specifica non esiste, ma…

Così, complice l’ascesa della più celebre delle criptovalute, il Bitcoin, gli Stati studiano soluzioni legislative e fiscali atte a regolamentare il fenomeno, soprattutto per quanto riguarda l’impiego nel settore finanziario, ovvero la loro compravendita al fine di rivenderle a un prezzo maggiorato e mettere, di conseguenza, a segno una plusvalenza.

In Italia – spiega Il Fatto Quotidiano – una specifica regolamentazione delle criptovalute non esiste, tuttavia esistono comunque dei principi da rispettare. È sufficiente esaminare gli interpelli del Fisco e di certe sentenze in materia per rendersi conto di come le cryptocurrency debbano figurare nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, sebbene le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate e le sentenze non siano tecnicamente vincolanti nei confronti della generalità dei contributi, le stesse costituiscono pur sempre “raccomandazioni” con un forte valore orientativo.

A partire dal 2016, l’erario ha preso in analisi Bitcoin, la realtà che meglio si presta a una assimilazione a una valuta estera, benché non siano mancate le obiezioni in merito. Andando oltre i dettagli tecnologici, è sufficiente sottolineare l’esistenza di cryptoasset di natura alquanto differente tra loro, dovendosi innanzitutto eseguire una distinzione tra quelli infungibili (NFT) e quelli fungibili (la prevalenza delle crypto scambiabili sui mercati).

Tra i secondi, alcuni (ad esempio Bitcoin, Ether o Monero, tecncamente “coin”) hanno la capacità di fungere da “valuta” e, perciò, da mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi. Altri sono comparabili a strumenti finanziari veri e propri, quali le obbligazioni o le azioni, mentre altri ancora (vedi i token CRO di Crypto.com o i fan token della Juventus) conferiscono meri diritti di fruizione di un servizio.

L’obbligo di inserirle in dichiarazione dei redditi

Alla luce delle considerazioni precedenti, non tutte le criptovalute, anche solamente sul piano strettamente teorico, sono equiparabili a valute estere. Eppure, l’idea alberga tuttora, con il risultato che, almeno relativamente alle fungibili (tolti, in somma, gli NFT sulla cui tassazione l’Agenzia delle Entrate non si è fin qui pronunciata), il contribuente italiano avrà il dovere di inserirle nella relativa dichiarazione dei redditi e, in talune circostanze, a pagarne le imposte derivanti.

A parte i miner, i trader professionisti e le società in possesso di criptovalute, per i quali sussiste un diverso regime impositivo, il contribuente persona fisica residente in Italia avrà ogni anno diversi oneri. In primo luogo, quello di dichiarare, sempre e comunque, nel quadro RW il controvalore in euro di ciascuna delle crypto detenute al 1° gennaio e al 31 dicembre, applicando i relativi tassi di cambio. La dichiarazione non comporta di per sé il pagamento di tributi, tuttavia non ottemperare alla disposizione rischia di comportare il pagamento di sanzioni.

Unicamente per le cessioni a pronte, ossia in cui lo scambio è istantaneo, bisogna accertare se, sommando il saldo di tutti i wallet di crypto e di tutti i conti correnti in valute fiat, il controvalore in euro superi il limite di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nell’anno solari, secondo i tassi di cambio del 1° gennaio. A scopo prudenziale, qualche commercialista comprende nel suddetto calcolo pure i giorni festivi, sicché il mercato delle criptovalute non chiude mai.

Plusvalenze e minusvalenze

Qualora la soglia di 51.645,69 sia stata superata anche solo una volta nel corso dell’anno (a prescindere dalle cessioni a termine, dove lo scambio è differito nel tempo), è richiesto il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla cessione di criptovalute, secondo il metodo di calcolo LIFO. Se compie una plusvalenza, il contribuente sarà obbligato a corrispondere il suo 26 per cento; nell’eventualità di una minusvalenza, invece, potrà dedurla nell’esercizio in corso e nei quattro anni successivi. Meglio prestare bene attenzione: in cessione tassabile figura pure il pagamento di beni e servizi (es. acquisto carburante mediante Bitcoin) e lo scambio di criptovaluta con altra criptovaluta (Bitcoin/Ether), non solamente la conversione delle crypto in euro.

Gli adempimenti sopra illustrati comportano una serie di disagi, ma – sottolinea Luca Marasco – laddove l’Agenzia delle Entrate effettui un accertamento, l’onere della prova di aver correttamente dichiarato e pagato i tributi sulle criptovalute è a carico del contribuente.

Insomma, non una questione da prendere a cuor leggero. Le sanzioni amministrative possono arrivare al 240% della tassa che sarebbe stata da corrispondere, in aggiunta al saldo inerente alla plusvalenza siglata. E si sfocia nel ramo penale: per omessa di dichiarazione, nel caso di imposta evasa superiore a 50 mila euro, si rischiano fino a 5 anni di reclusione. Peraltro, non si può sperare in assoluto anonimato. Tanti exchange già effettuano il KYC e saranno al 99% obbligati a inoltrare i dati degli utenti alla Guardia di Finanza, secondo quanto enunciato dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Men che meno è una possibilità quella di scaricare le plusvalenze registrate in Paesi con regime fiscale agevolato, quali Malta o Portogallo, poiché collaborativi con l’Italia.

 

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