Stralcio cartelle esattoriali: dal 1 novembre al via i rimborsi, ma per chi?

Dal 1° novembre partono i rimborsi per lo stralcio delle cartelle esattoriali, ma solo per alcune categorie di contribuenti. Vediamo quali.

Stralcio

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà, entro il 31 ottobre 2021, a cancellare i debiti compresi nello stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5 mila euro, affidate all’ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Laddove il contribuente abbia versato degli importi a scomputo del debito inerente, le conseguenze differiscono in base alle tempistiche, ovvero se le somme sono state corrisposte prima o dopo il 31 ottobre 2021.

Stralcio cartelle esattoriali: la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiali

Disposto dall’art. 4, co. 4-9 del c.d. Decreto Sostegni (DL  n. 41/2021), lo stralcio delle cartelle esattoriali è diventato realtà a seguito della pubblicazione del testo, che fissa termini e modalità di annullamento automatico, in Gazzetta Ufficiale. In relazione alla procedura sancita, l’azzeramento delle posizioni passive figuranti nello stralcio sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Nel mentre, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione accerterà il rispetto dei requisiti reddituali dalla norma in capo ai contribuenti. Che non hanno l’onere di presentare nessuna istanza, sicché la procedura avviene in automatico. Ma cosa accade se il contribuente ha saldato delle rate?

Ebbene, il legislatore statuisce che:

  • è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrare in vigore del decreto, fino a 5 mila euro, fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale;
  • rimangono definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento, effettuato in data 31 ottobre.

Quindi, i versamenti compiuti fino al 31/10/2021 e attinenti a carichi oggetto di stralcio, non possono essere rimborsati. Per quelli successivi a tale data, ossia dal 1° novembre in poi, è, invece, possibile riceverne la restituzione. Difatti, in ottemperanza alle regole fissate dall’art. 31 del DPR 602/73 in materia di riscossione, il concessionario non ha la facoltà di rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposto non ancora scadute. Pertanto, laddove il contribuente abbia ulteriori rate in corso per situazioni diverse da quelle rientranti nello stralcio, il Fisco tratterrà le somme. Senza provvedere a nessun rimborso.

 

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